rientrano nella definizione di BIOMASSA COMBUSTIBILE* i seguenti materiali:
A) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate.
B) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico
di coltivazioni agricole non dedicate.
C) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali,
da manutenzione forestale e da potatura.
D) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.
E) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica
di prodotti agricoli.
F) Sansa di oliva disoleata…(omissis).
G) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido…(omissis).
I prodotti energetici derivanti dalle “biomasse combustibili” possono trovare impiego in un’ampia gamma di applicazioni come biocombustibili solidi, liquidi e gassosi.
*Secondo il DL 152/2006 (Parte V, Allegato X, parte II, sez. 4, n. 1)